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Nuova normativa sulla sospensione delle polizze RCA


 

Il decreto legislativo n. 184/2023, di recepimento della direttiva UE 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in vigore a partire dal 23 dicembre 2023 ha modificato il CAP con la normativa in materia di assicurazione RC Auto.


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È stata modificata la disciplina della sospensione in corso di contratto.

A partire dall'entrata in vigore del decreto, anche per i contratti in corso, il diritto di sospensione deve essere esercitato tramite formale comunicazione scritta da trasmettersi alla Società ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).

  • Il termine di scadenza della sospensione, inizialmente richiesto, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione alla Società da effettuarsi 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata complessiva superiore a 10 mesi, rispetto all’annualità assicurativa.

  • Per i veicoli di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico), il termine di sospensione, inizialmente richiesto, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione alla Società da effettuarsi entro 5 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata complessiva superiore a 11 mesi, rispetto all’annualità assicurativa.

  • La sospensione è ufficialmente attivata dal momento della registrazione nella banca dati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110, secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento. La Società ne dà tempestiva comunicazione all’Assicurato.

  • Durata massima sospensione 10 mesi

  • Numero di sospensioni illimitate, purchè il periodo totale sia massimo di mesi 10

  • In fase di richiesta sospensione va già indicata la data di sospensione

Quanto precede deroga quanto diversamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione (riportate nel Set Informativo) che normano il tuo contratto.

 


 
 
 

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