Bonus asilo nido 2022: quello che c'è da sapere
- MARCO FOSCHI
- 22 nov 2022
- Tempo di lettura: 3 min
Il Bonus nido è il contributo economico garantito ai genitori di figli nati, adottati o affidati fino a tre anni d’età per
1. le spese di frequenza dell’asilo nido oppure
2. per spese di baby sitter presso la propria abitazione, in caso di bambini che non possono frequentare l’asilo perché affetti da gravi patologie (detto anche supporto domiciliare).
Gli importi dei contributi sono stabiliti in base all’ ISEE minorenni, come segue:
ISEE FINO A 25.000€ = 3.000€ l’anno
ISEE DA 25.001 A 40.000€ = 2.500€ l’anno
ISEE OLTRE I 40.000€ = 1.500€ l’anno
Se non si presenta l'ISEE valido, INPS eroga l’importo minimo.
Rivediamo di seguito le regole generali:
1. La domanda per il Bonus asilo nido deve essere presentata dal genitore che paga le rette scolastiche e deve indicare i periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2022, per le quali si richiede il contributo.
2. La domanda di contributo per il supporto domiciliare deve essere presentata dal genitore convivente con il figlio e va allegata un’attestazione del pediatra che dichiari per tutto l'anno l’impossibilità del bambino a frequentare l’asilo a causa di una grave patologia cronica.
3. Per usufruire del beneficio per più figli va presentata una domanda distinta per ciascun bambino.
Requisiti e documenti necessari
Il bonus nido /supporto domiciliare un contributo economico, cui ha diritto ogni bambino fino a tre anni da utilizzare:
come rimborso per le spese di asilo nido oppure
come supporto alle spese di assistenza in famiglia, per i bimbi con particolari patologie che non possono frequentare gli asili.
Nel primo caso gli assegni vengono erogati mensilmente alla famiglia, in 11 rate.
Il genitore deve presentare copia della ricevuta di pagamento delle rette dell'asilo. Il

contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.
Nel secondo caso invece il contributo arriva ai richiedenti in una unica soluzione, a seguito di presentazione di un’attestazione rilasciata dal pediatra che dichiari “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica” per l’intero anno di riferimento.
I requisiti generali per accedere al bonus sono:
· residenza in Italia
· cittadinanza italiana o comunitaria oppure in caso di cittadino di Stato extracomunitario con permesso di soggiorno UE (non più necessario il permesso di lungo periodo)
· Per il supporto presso la propria abitazione è necessario che il genitore richiedente sia convivente con il bambino
· figlio nato o adottato dal 1.1.2016 al 31.12.2022
Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido dovrà specificare:
· se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare denominazione, codice fiscale della struttura, estremi del provvedimento autorizzativo.
· le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica per le quali intende ottenere il beneficio
Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione che dimostra il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza oppure la documentazione da cui risulti l’iscrizione o comunque l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.
Bonus per supporto domiciliare
In caso di richiesta del bonus per il supporto a bambini fino a tre anni che non possono frequentare l'asilo, come detto, va allegata alla domanda una dichiarazione del pediatra di base che attesta tale impossibilità per tutto l'anno di riferimento. L’INPS provvede nelle modalità di pagamento indicate nella domanda.
Vengono erogati anche eventuali arretrati tra il momento della richiesta e quello dell'erogazione ma sempre nel limite di 3 annualità totali.
Si ricorda inoltre che il bonus asilo nido non è cumulabile:
con la detrazione prevista dall'art. 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.
con il cd "voucher baby sitting o bonus infanzia" (L.92- 2012, prorogato dalla L. 232 2016: 600 euro mensili per i mesi in cui si rinuncia al congedo parentale facoltativo) ma solo per le mensilità coincidenti. Significa che il bonus asilo nido è richiedibile per mesi non coperti dal bonus Infanzia (voucher baby sitting)
È sempre cumulabile, invece, con il Bonus Mamma Domani (bonus una tantum alla mamma al compimento del 7 mese di gravidanza o al momento della nascita o adozione, senza limiti di reddito).



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