Che cosa sono i 15 giorni di copertura dalla data di scadenza della polizza auto?
- MARCO FOSCHI
- 15 lug 2023
- Tempo di lettura: 4 min
L'Art. 1901 del Codice Civile al 2° comma, prevede 15 giorni di copertura extra della polizza rc auto dalla data della sua naturale scadenza (annuale o intermedia che sia).
Il che significa che se al sig.mario bianchi scade la polizza il 10 aprile, fino al 25 aprile può circolare senza incorrere in sanzioni dalle forze dell'ordine in un caso di posto di blocco o sotto la lente delle telecamere pubbliche che verificano la regolare coeprtura assicurativa dei veicoli.
Il rapporto assicurativo, in assenza di un rinnovo, cessa a partire dalle ore 24 del 15°giorno. Queste sono le dirette conseguenze dell’eliminazione, nel 2013, del meccanismo del tacito rinnovo: da quel momento in poi il contraente deve intervenire volontariamente a ogni scadenza per rinnovare la polizza.
Si capisce quindi che, essendo ritenuta valida la responsabilità civile per 15 giorni dopo la scadenza della polizza, non si rischiano multe nell’usare il veicolo in tale periodo. In caso di incidenti accaduti in queste settimane, la parte danneggiata viene in ogni caso indennizzata dall’assicurazione del responsabile che non ha ancora rinnovato la polizza. Va peraltro detto che i 15 giorni di tolleranza possono essere impiegati anche per cambiare compagnia assicuratrice, non essendoci alcun vincolo con quella precedente.

Dopo i 15 giorni di assicurazione auto scaduta
Scaduti i 15 giorni di tolleranza, in caso di mancato rinnovo, o in caso di mancanza di una nuova polizza, lo scenario cambia diametralmente. In quel momento il veicolo non è più coperto da una polizza, e non può più quindi circolare, né peraltro essere parcheggiato sul suolo pubblico. Ecco allora che chi utilizza il mezzo dopo 15 giorni dalla scadenza dell’assicurazione auto rischia, in caso di controlli, una multa compresa tra gli 866 e i 3.464 euro. Non è tutto qui: il veicolo viene sottoposto a sequestro, che durerà fino a quando non si presenterà alle forze dell’ordine la nuova polizza. Nel caso in cui non vengano pagate le spese relative al sequestro, il veicolo può inoltre essere soggetto a confisca. Cosa accade invece nel caso di recidiva? Nell’eventualità in cui la stessa persona venga colta una seconda volta nel giro di due anni a circolare con un’assicurazione auto scaduta da oltre 15 giorni, scattano sospensione della patente e raddoppio delle multe.
Incidente nei primi 15 giorni?
Se la polizza assicurativa rc auto scade, essa resta ugualmente valida fino a 15 giorni dalla scadenza, sia che l’automobilista la rinnovi, sia che non lo faccia. Pertanto, se l’automobilista non assicurato compie un incidente stradale entro i primi 15 giorni dalla scadenza del contratto, questi è ugualmente coperto dall’assicurazione anche se, in quest’arco di tempo, non provvede a rinnovare la polizza. A chiarirlo è una sentenza di poche ore fa della Cassazione.
La legge prevede una “ultrattività” dell’assicurazione sull’auto di 15 giorni. In altri termini, una volta scaduto il contratto di assicurazione, la polizza resta valida per altri 15 giorni onde dare all’automobilista il tempo per provvedere al rinnovo. A questo punto possono verificarsi due diverse ipotesi:
se, durante tali 15 giorni, l’automobilista compie un incidente, la parte danneggiata viene indennizzata dall’assicurazione del responsabile che (ancora) non ha rinnovato la polizza;
se invece l’incidente si verifica dal 16 giorno successivo alla scadenza del contratto, l’automobilista non è più coperto dall’assicurazione e gli eventuali danni provocati dall’incidente sono a suo carico. O meglio: la parte danneggiata viene pagata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada e il Fondo, a sua volta, si rivale nei confronti dell’automobilista responsabile e senza assicurazione.
Assicurazione scaduta, anche se non la rinnovi più, nei primi 15 giorni sei coperto
La sentenza della Cassazione in commento chiarisce qualcosa che, spesso, sfugge. L’ultrattività della polizza nei primi 15 giorni opera a prescindere dal fatto che, in tale periodo, il proprietario del mezzo rinnovi il contratto. Egli potrebbe anche non farlo. Se non lo fa, si ha che:
tutti gli incidenti nei primi 15 giorni restano ugualmente coperti dall’assicurazione;
mentre quelli dal 16mo giorno in poi non lo sono più.
La Suprema Corte non fa che interpretare l’articolo del codice civile [2] dedicato proprio al mancato pagamento del premio dell’assicurazione. Articolo che distingue svariate ipotesi. Osserviamole singolarmente.
Mancato pagamento del primo premio o dell’unica rata
Il codice stabilisce:
«Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto».
Questa ipotesi si riferisce ai casi in cui l’automobilista non paghi la prima rata della polizza rc auto o dell’intero premio nel caso di pagamento in un’unica soluzione. In tal caso il contratto di assicurazione resta sospeso fino alle ore 24 del giorno in cui ha effettuato il versamento.
Per esempio: il 1° febbraio, Tizio si reca all’assicurazione a firmare una polizza rc auto; concorda un pagamento in due rate semestrali. Senonché non paga la prima rata. Vi provvede solo il 15 febbraio. In tal caso l’assicurazione inizia a valere dal 16 febbraio e tutti gli incidenti avvenuti prima di questa data sono “scoperti”: in pratica devono essere pagati dall’automobilista con il suo portafogli.
Mancato pagamento delle rate successive alla prima
Il codice stabilisce:
«Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi [al primo, ndr], l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza».
Qui il codice si riferisce a quanto abbiamo chiarito nell’articolo: l’assicurazione resta in vita per i successivi 15 giorni dalla scadenza del contratto, sia che l’automobilista provveda – in tale termine – a pagare il premio, sia che non lo faccia. Se non lo fa, però, gli incidenti dal 16mo giorno in poi sono a suo carico
Mancato pagamento entro 6 mesi dalla scadenza del contratto
In ultimo il codice stabilisce quanto segue:
«Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita».



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