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Assegno di inclusione

Cosa prevede la nuova misura di contrasto alla povertà

Il 2024 si aprirà con un’importante novità. Con il termine del controverso Reddito di Cittadinanza, entra in scena il nuovo Assegno di inclusione (Adi).

Insieme al “Supporto per la formazione e il lavoro”, in vigore da settembre, l’Assegno di Inclusione sarà uno strumento di supporto per le famiglie con componenti “fragili”.

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L’impostazione è simile al vecchio Reddito di Cittadinanza, ma cambiano alcune cose.

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Importo e durata

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Il contributo economico consisterà in:

  • Un’integrazione al reddito fino a 6mila euro l’anno (importo innalzato sulla base della scala di equivalenza e dei componenti del nucleo familiare)

  • Un’integrazione per l’affitto fino a un massimo di 3.360€ annui

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La durata dell’assegno è di 18 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi previa sospensione di 1 mese.

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In caso di avvio di un’attività lavorativa l’assegno sarà cumulabile con i propri redditi fino a 3.000€ annui (redditi che andranno comunicati all’INPS)

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Chi avrà diritto all’Assegno di inclusione?

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Lo strumento è riservato ai nuclei familiari in cui siano presenti persone:

  • Con minorenni

  • Con disabilità

  • Con almeno 60 anni di età

  • Inserite in programmi di assistenza presso i servizi socio-sanitari territoriali

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A richiederlo potranno essere:

  • Cittadini Italiani

  • Cittadini europei

  • Cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno UE di lungo periodo, e residenti in Italia per almeno cinque anni di cui gli ultimi due in modo continuativo.

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Non sarà erogabile invece per chi:

  • È sottoposto a misura cautelare o a misura di prevenzione

  • Abbia sentenze definitive di condanna (art.444 e seguenti) nei 10 anni precedenti la richiesta.

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Requisiti reddituali e patrimoniali

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  • ISEE non superiore a 9.360 euro

  • Reddito familiare inferiore a 6mila euro annui (maggiorato sulla base del numero dei componenti secondo la scala di equivalenza)

  • Immobile prima casa non superiore a 150mila euro ai fini IMU

  • Altri immobili non superiori a 30mila euro ai fini ISEE

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Inoltre i richiedenti non potranno essere in possesso di autoveicoli sopra i 1600cc e motoveicoli oltre i 250cc immatricolati nei due anni precedenti la richiesta

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Attenzione! Nel nucleo non dovranno essere presenti componenti che abbiano rassegnato le dimissioni volontarie dal posto di lavoro (eccezione fatta per giusta causa)

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Compatibilità con altre prestazioni

L’assegno è compatibile con la percezione della Naspi, DISCOLL, Disoccupazione agricola

Assegno di inclusione e obbligo di studio o lavoro

I componenti del nucleo che percepisce l'assegno di inclusione che siano   disoccupati, maggiorenni, non impegnati in corsi di studi devono intraprendere il percorso di inserimento lavorativo previa registrazione al SIISL nuovo sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa che trasmette i dati dal competente Centro per l'Impiego.  

I beneficiari dell'Assegno di inclusione tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto agli obblighi di istruzione devono frequentare i corsi di istruzione per adulti di primo livello. 

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Chi è esonerato dall'obbligo di lavoro

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  • over 60,

  • disabili

  • soggetti con patologie oncologiche

  • componenti con carichi di cura (figli sotto i  tre anni o disabili in condizioni di gravità)

  • le donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere 

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Decadimento dell’assegno

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L'assegno decade in caso di rifiuto della prima offerta di lavoro congrua:

  • contratto o a tempo indeterminato senza limiti di distanza a tempo pieno o almeno part time per almeno il 60% con stipendio previsto dal CCNL

  • contratto a tempo determinato entro 80 km dalla residenza.

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Solo nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche con genitori legalmente separati, l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio o raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

L'assegno si sospende per il periodo di eventuali contratti di lavoro fino a 6 mesi e riprende al termine.

 
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