
SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO
La nuova misura rivolta agli "occupabili"
A partire dal 1° settembre 2023, i cosiddetti soggetti "occupabili" vedranno il termine definitivo del Reddito di Cittadinanza in favore di una nuova misura di contrasto al disagio sociale.
A chi si rivolge
Il Supporto Formazione Lavoro si rivolge ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni che versano in condizioni economiche e sociali difficili e sono senza impiego.
Possono accedere al Supporto formazione lavoro coloro che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione, oppure che fanno parte di nuclei che accedono all’ADI, ma non sono considerati nella relativa scala di equivalenza.
In cosa consiste
Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è una misura di attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa. Prevede un’indennità mensile di 350 euro riconosciuta a soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni che sono “occupabili” e si trovano in condizioni di povertà (ISEE non superiore a 6.000 euro annui).
Per ottener il sussidio è obbligatorio partecipare a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro. La misura ha una durata di un massimo di 12 mesi e non è rinnovabile.
Requisiti di accesso
Il Supporto per la formazione e il lavoro spetta a:
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i componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione. Si tratta dei cosiddetti “occupabili“;
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i componenti dei nuclei familiari che percepiscono l’Assegno di inclusione, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza e che non siano sottoposti agli obblighi delle attività individuate nel patto di servizio personalizzato. Nello specifico si considerano attivabili al lavoro i componenti che non rientrano nella scala di equivalenza:
– tutti i componenti maggiorenni oltre il primo conteggiato nella scala di equivalenza;
– che non hanno disabilità o non autosufficienza;
– di età inferiore a 60 anni;
– senza carichi di cura;
– che non sia in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla PA.
Requisiti personali
Chi vuole ottenere il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) deve possedere specifici requisiti personali.
Deve:
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aver assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione o deve aver ottenuto il relativo proscioglimento (per coloro che hanno tra i 18 e i 29 anni);
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non risultare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Inoltre, per richiedere il sussidio, è necessario che i componenti del nucleo familiari si trovino, congiuntamente, anche in tali condizioni:
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nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
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nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere;
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mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.
Requisiti di cittadinanza
Chi richiede l'accesso al Supporto per la formazione e il lavoro deve essere, al momento della presentazione della domanda:
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residenti in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo. Nella residenza in Italia, vanno compresi i componenti del nucleo che rientrano nel parametro della scala di equivalenza. Inoltre, i richiedenti devono possedere uno dei seguenti requisiti:
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essere cittadino dell’Unione Europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno, anche permanente;
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essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
essere titolare dello status di protezione internazionale.
Attenzione!
La continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 2 mesi continuativi.
Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori ai limiti descritti, le assenze per gravi e documentati motivi di salute;
La residenza in Italia è richiesta inoltre, per i componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza relativa all’Assegno di inclusione.
Requisiti economici
Ecco quali sono i requisiti economici e patrimoniali per percepire il Supporto per la formazione e il lavoro:
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un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui;
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un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza come definita ai fini dell’ISEE;
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un valore del patrimonio immobiliare (come definito ai fini dell’ISEE), diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
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un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie), non superiore a:
– 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
– 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
– 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).
Questi massimali sono incrementati di:
- 5.000 euro per ogni componente in condizioni di disabilità, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo;
- 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo.
La verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene mediante l’attestazione ISEE e sulla base dei valori contenuti nella stessa attestazione, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, nella quale sia presente il richiedente il SFL.
Cosa non è compreso nel calcolo dei requisiti economici
Non sono inclusi nel calcolo dei requisiti economici ai fini dell’erogazione del Supporto per la formazione e il lavoro:
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le erogazioni relative all’assegno unico e universale;
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gli arretrati;
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le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
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le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico, individuate nell’ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del Comune o dell’ambito territoriale;
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le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico;
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le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
Prestazioni detratte dal reddito familiare
Trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell’ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi;
Le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità;
I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo che non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro.
Attenzione!
I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’ISEE devono essere dichiarati all’atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.
Durata della prestazione e modalità di pagamento
Il Supporto per la formazione e il lavoro ha un valore di 350 euro mensili. L’assegno viene erogato dall’INPS mediante bonifico diretto al beneficiario.
Il Supporto per la formazione e il lavoro ha una durata massima di 12 mesi, ossia 1 anno, e non è rinnovabile. In particolare viene erogato nei mesi in cui il beneficiario partecipa a programmi formativi, a progetti utili alla collettività, sotto forma di indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa.
Il beneficio economico previsto per la partecipazione alle attività del SFL è esente dal pagamento dell’IRPEF, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri.
Processo di attivazione della prestazione
I nuclei familiari che vogliono ottenere il Supporto per la formazione e il lavoro devono presentare domanda telematicamente tramite l’INPS e poi seguire questi passaggi:
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sottoscrivere il patto di attivazione digitale (PAD), cioè iscriversi al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) che garantisce l’interazione tra diverse banche dati e aiuti INPS e forze dell’ordine nei controlli; -
aderire al patto di servizio personalizzato. Il patto di servizio personalizzato può essere coordinato con i percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (Programma GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza PNRR.
L’interessato cioè, è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio è sospeso.
Invece, per i beneficiari del SFL già inseriti gli obblighi di comunicazione dell’attivazione lavorativa ogni 90 giorni sono sospesi, fino a conclusione dei suddetti percorsi.
Richiesta del supporto alla formazione e il lavoro
Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere richiesto dal 1° settembre 2023 con modalità telematica tramite il sito web dell’INPS. L’INPS lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste.
1) PATTO DI ATTIVAZIONE DIGITALE
Dopo la presentazione della domanda, i beneficiari:
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vengono convocati dai servizi sociali entro 120 giorni per sottoscrivere il patto di attivazione digitale e avviare il patto di servizio personalizzato;
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in fase di richiesta, devono rilasciare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al lavoro e autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
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devono dimostrare l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione;
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devono effettuare l’iscrizione presso il nuovo sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
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vengono sottoposti alla valutazione multidimensionale, finalizzata alla sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato.
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Dopo questa fase, si può sottoscrivere il “Patto di Servizio Personalizzato”.
2) PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO
Dopo la presentazione della richiesta e la sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale, il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato.
Può essere convocato tramite il SIISL, oppure con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari nell’ambito del patto di attivazione digitale.
Nel Patto di Servizio Personalizzato:
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il beneficiario deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno 3 agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione, quale misura di attivazione al lavoro;
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viene prevista l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori – cd. Programma GOL (di cui alla Missione 5, Componente 1, del PNRR). Ovvero i percorsi di cui all’allegato B del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4, Lep da E) a O). Rientra tra le misure di SFL anche il servizio civile universale, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione.
A questo punto, sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l’interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi e progetti utili alla collettività.
