
SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO
La nuova misura rivolta agli "occupabili"
A partire dal 1° settembre 2023, i cosiddetti soggetti "occupabili" vedranno il termine definitivo del Reddito di Cittadinanza in favore di una nuova misura di contrasto al disagio sociale.
​
A chi si rivolge
​
Il Supporto Formazione Lavoro si rivolge ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni che versano in condizioni economiche e sociali difficili e sono senza impiego.
Possono accedere al Supporto formazione lavoro coloro che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione, oppure che fanno parte di nuclei che accedono all’ADI, ma non sono considerati nella relativa scala di equivalenza.
​
In cosa consiste
​
Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è una misura di attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa. Prevede un’indennità mensile di 350 euro riconosciuta a soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni che sono “occupabili” e si trovano in condizioni di povertà (ISEE non superiore a 6.000 euro annui).
Per ottener il sussidio è obbligatorio partecipare a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro. La misura ha una durata di un massimo di 12 mesi e non è rinnovabile.
​
Requisiti di accesso
​
Il Supporto per la formazione e il lavoro spetta a:
​
-
i componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione. Si tratta dei cosiddetti “occupabili“;
-
i componenti dei nuclei familiari che percepiscono l’Assegno di inclusione, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza e che non siano sottoposti agli obblighi delle attività individuate nel patto di servizio personalizzato. Nello specifico si considerano attivabili al lavoro i componenti che non rientrano nella scala di equivalenza:
​
– tutti i componenti maggiorenni oltre il primo conteggiato nella scala di equivalenza;
– che non hanno disabilità o non autosufficienza;
– di età inferiore a 60 anni;
– senza carichi di cura;
– che non sia in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla PA.
​
Requisiti personali
Chi vuole ottenere il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) deve possedere specifici requisiti personali.
Deve:
-
aver assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione o deve aver ottenuto il relativo proscioglimento (per coloro che hanno tra i 18 e i 29 anni);
-
non risultare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
​
Inoltre, per richiedere il sussidio, è necessario che i componenti del nucleo familiari si trovino, congiuntamente, anche in tali condizioni:
-
nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
-
nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere;
-
mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.
​
Requisiti di cittadinanza
Chi richiede l'accesso al Supporto per la formazione e il lavoro deve essere, al momento della presentazione della domanda:
-
residenti in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo. Nella residenza in Italia, vanno compresi i componenti del nucleo che rientrano nel parametro della scala di equivalenza. Inoltre, i richiedenti devono possedere uno dei seguenti requisiti:
-
essere cittadino dell’Unione Europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno, anche permanente;
-
essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
essere titolare dello status di protezione internazionale.
​
Attenzione!
La continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 2 mesi continuativi.
Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori ai limiti descritti, le assenze per gravi e documentati motivi di salute;
La residenza in Italia è richiesta inoltre, per i componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza relativa all’Assegno di inclusione.
Requisiti economici
Ecco quali sono i requisiti economici e patrimoniali per percepire il Supporto per la formazione e il lavoro:
-
un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui;
-
un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza come definita ai fini dell’ISEE;
-
un valore del patrimonio immobiliare (come definito ai fini dell’ISEE), diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
-
un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie), non superiore a:
​
– 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
– 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
– 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).
Questi massimali sono incrementati di:
- 5.000 euro per ogni componente in condizioni di disabilità, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo;
- 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo.
La verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene mediante l’attestazione ISEE e sulla base dei valori contenuti nella stessa attestazione, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, nella quale sia presente il richiedente il SFL.
​
Cosa non è compreso nel calcolo dei requisiti economici
Non sono inclusi nel calcolo dei requisiti economici ai fini dell’erogazione del Supporto per la formazione e il lavoro:
-
le erogazioni relative all’assegno unico e universale;
-
gli arretrati;
-
le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
-
le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico, individuate nell’ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del Comune o dell’ambito territoriale;
-
le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico;
-
le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
​
Prestazioni detratte dal reddito familiare
​
Trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell’ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi;
Le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità;
I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo che non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro.
Attenzione!
I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’ISEE devono essere dichiarati all’atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.
​
Durata della prestazione e modalità di pagamento
Il Supporto per la formazione e il lavoro ha un valore di 350 euro mensili. L’assegno viene erogato dall’INPS mediante bonifico diretto al beneficiario.
​
Il Supporto per la formazione e il lavoro ha una durata massima di 12 mesi, ossia 1 anno, e non è rinnovabile. In particolare viene erogato nei mesi in cui il beneficiario partecipa a programmi formativi, a progetti utili alla collettività, sotto forma di indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa.
​
Il beneficio economico previsto per la partecipazione alle attività del SFL è esente dal pagamento dell’IRPEF, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri.
​
Processo di attivazione della prestazione
I nuclei familiari che vogliono ottenere il Supporto per la formazione e il lavoro devono presentare domanda telematicamente tramite l’INPS e poi seguire questi passaggi:
​
-
sottoscrivere il patto di attivazione digitale (PAD), cioè iscriversi al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) che garantisce l’interazione tra diverse banche dati e aiuti INPS e forze dell’ordine nei controlli; -
aderire al patto di servizio personalizzato. Il patto di servizio personalizzato può essere coordinato con i percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (Programma GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza PNRR.
​
L’interessato cioè, è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio è sospeso.
​
Invece, per i beneficiari del SFL già inseriti gli obblighi di comunicazione dell’attivazione lavorativa ogni 90 giorni sono sospesi, fino a conclusione dei suddetti percorsi.
​
​
Richiesta del supporto alla formazione e il lavoro
Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere richiesto dal 1° settembre 2023 con modalità telematica tramite il sito web dell’INPS. L’INPS lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste.
1) PATTO DI ATTIVAZIONE DIGITALE
Dopo la presentazione della domanda, i beneficiari:
​
-
​vengono convocati dai servizi sociali entro 120 giorni per sottoscrivere il patto di attivazione digitale e avviare il patto di servizio personalizzato;
-
in fase di richiesta, devono rilasciare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al lavoro e autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
-
devono dimostrare l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione;
-
devono effettuare l’iscrizione presso il nuovo sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
-
vengono sottoposti alla valutazione multidimensionale, finalizzata alla sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato.
-
Dopo questa fase, si può sottoscrivere il “Patto di Servizio Personalizzato”.
​
2) PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO
Dopo la presentazione della richiesta e la sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale, il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato.
Può essere convocato tramite il SIISL, oppure con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari nell’ambito del patto di attivazione digitale.
​
Nel Patto di Servizio Personalizzato:
​
-
il beneficiario deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno 3 agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione, quale misura di attivazione al lavoro;
-
viene prevista l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori – cd. Programma GOL (di cui alla Missione 5, Componente 1, del PNRR). Ovvero i percorsi di cui all’allegato B del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4, Lep da E) a O). Rientra tra le misure di SFL anche il servizio civile universale, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione.
A questo punto, sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l’interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi e progetti utili alla collettività.
​
